I vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine
I vantaggi fiscali del noleggio lungo termine dell’auto sono legati al suo utilizzo e all’attività svolta. Il noleggio dell’auto nel lungo periodo permette di eliminare le spese tipiche dell’auto acquistata o in leasing. Ne deriva una semplificazione evidente in fattura poiché ci saranno due voci di costi: una componente finanziaria e una per i servizi di noleggio auto lungo termine.
La normativa fiscale regolante la determinazione della deducibilità auto, anche per il noleggio a lungo termine, ha subito due variazioni. Il riferimento normativo è l'art. 164 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 TUIR, modificato prima dalla L. 28.6.2012, n. 92 e poi dalla legge di Stabilità 2013. Oggi tale articolo 164 del TUIR, con le successive modifiche indica quali sono i casi in cui “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore”, tra cui le autovetture, sono deducibili con il noleggio lungo termine.
La normativa intende tra l’altro regolare la deducibilità fiscale delle auto in noleggio lungo termine in relazione all’effettiva sostanzialità e necessità dei veicoli per l’espletamento dell’attività, sia essa configurata in società di capitali o di persone, in forma di ditta individuale, attività professionale o artigianale. Secondo questo criterio, più è necessaria o meglio indispensabile l’auto per la propria produzione e maggiore sarà la deducibilità riconosciuta. Il vantaggio fiscale che ne deriva con il noleggio lungo termine? E’ possibile dedurre i costi e dal 70% giungere al 100%. I costi sostenuti per autovetture con il noleggio lungo termine saranno interamente deducibili (100%) nel caso che tali mezzi siano “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell' attività propria dell' impresa” oppure siano “adibiti ad uso pubblico”.
Se l’uso delle vetture non è strumentale all’attività, la deducibilità dei “veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio” sarà l’80% e in tutti gli altri casi sarà il 20%. La normativa stabilisce anche una serie di limitazioni. Ad esempio, nel caso in cui l’attività professionale o artigianale sia svolta in forma individuale la deducibilità è consentita per un solo veicolo. Per autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità è pari al 70% dei canoni di noleggio lungo termine.
Ma la durata della locazione auto a lungo termine, la lunghezza del periodo di noleggio lungo termine influisce sulla deducibilità? Il dubbio sorge poiché nel caso di ammortamenti con il regime di acquisto, il tempo è un aspetto da considerare, difatti vi sono quote di ammortamento in quattro anni. Le auto in noleggio lungo termine usufruiscono dei vantaggi inerenti la detraibilità e la deducibilità dell’iva anche con 24 mesi, 36 mesi di noleggio ed anche per periodo più lunghi.
Se confrontiamo il caso di auto noleggiata a lungo termine con auto acquistata ci rendiamo immediatamente conto che, a differenza dell’acquisto, con il noleggio a lungo termine non dovremo neppure annoverare l’auto tra i beni ammortizzabili, non solo, al momento di cambiare auto non sarà necessario registrare la vendita con il conseguente incasso che ne deriva e che sarà conseguentemente tassato come normale introito nel caso generasse una plusvalenza.
La legislazione fiscale suddivide i veicoli tra quelli disciplinati o meno dall’art. 164 del Testo unico Imposte sui Redditi (TUIR). Tra quelli disciplinati: autovetture, veicoli destinati al trasporto di persone, con massimo di nove posti compreso quello del conducente. Tra quelli non disciplinati dal Tuir vi sono gli autocarri. Il DL 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” all’ art. 47 definisce tra le categorie di autoveicoli la categoria N come veicoli a motori con almeno quattro ruote destinati al trasporto di merci, in particolare categoria N1 quei veicoli con massa massima non superiore a 3,5 t; all’art 54 gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Gli autocarri, notoriamente, vengono considerati i veicoli per i quali è sempre ammessa la deducibilità dei costi al 100% e detraibilità dell’iva al 100% poiché non compresi nella disciplina del Tuir. Ciò resta vero purché sia rispettato il principio di inerenza dei costi con l’attività svolta e siano rispettati i parametri stabiliti nell’art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 chiariti con provvedimento Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006.
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